Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per intervento edilizio
Se devi realizzare un intervento edilizio (es. su edifici, aree cortilive, piscine, recinzioni, tettoie, ...) non riconducibile alla attività edilizia libera e non soggetto a permesso di costruire, devi obbligatoriamente presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Devi rivolgerti a un tecnico abilitato.
Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA i seguenti interventi:
Gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4;
Gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storicoarchitettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
Gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo;
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
Il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
L'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
Le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
La realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
Le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato;
Le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta;
Gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2;
Gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
Il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione.
I significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato.
Per procedimenti relativi ad attività economiche occorre presentare la SCIA tramite del portale SuapER.
Come accedere ai servizi online
- Autenticazione SPID livello alto
Per informazioni aggiuntive
Se la pratica interessa un'attività produttiva la SCIA deve essere obbligatoriamente presentata in forma telematica, e firmata digitalmnete, attraverso il portale SUAPER.
Responsabile: Elisa Tommasini
Contatti
Telefono:
0536 240088 - 0536 240089
Email:
mirco.manfredini@comune.maranello.mo.it
PEC:
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it
Orari
Lunedì 8.30-13.00 (su appuntamento)
Mercoledì 8.30-13.00 (su appuntamento)
Giovedì 14.30-18.30 (su appuntamento)
Sede
Via Vittorio Veneto 9, 41053 Maranello (MO)
Responsabile: Elisa Tommasini
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Telefono:
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PEC:
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Orari
Lunedì 8.30-13.00 (su appuntamento)
Mercoledì 8.30-13.00 (su appuntamento)
Giovedì 14.30-18.30 (su appuntamento)
Sede
Via Vittorio Veneto 9, 41053 Maranello (MO)
Costi
Alla presentazione della SCIA deve già essere stato effettuato il versamento dei Diritti di Segreteria. Qualora l'intervento preveda il pagamento del Contributo di Costruzione si dovrà provvedere all'autocalcolo ed al versamento delle somme dovute anche in questo caso prima della presentazione della SCIA.
Gli importi da versare a secondo della tipologia dell'intervento sono visionabili ai seguenti link
Tempi e scadenze
Tempi:
Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA l'Ufficio verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte e ne dichiara l’efficacia o l’inefficacia qualora l’esito della verifica sia negativo. Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento
Scadenze:
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.
Referente principale da contattare
Normativa
Legge Regionale 30/07/2013 n. 15 "Semplificazione della Disciplina Edilizia" Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279 del 04/02/2010 Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001 n. 380.
- Calcolo Contributo di Costruzione DCR 850 98
- Comunicazione di sostituzione del direttore lavori e/o dell'impresa
- Dichiarazione Antimafia
- Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori
- Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà per Pratiche Edilizie
- Dichiarazione Terre e Rocce da Scavo
- Trasmissione documentazione integrativa
- Richiesta di Voltura
- Modalità di calcolo del Contributo di Costruzione
- Diritti di Segreteria Edilizia - 2023
- Comunicazione proroga inizio/fine lavori
- Calcolo Contributo di Costruzione DAL 186 18
- Asseverazione Varianti PSC e RUE 2020