Idoneità di alloggio
Se sei un cittadino straniero extracomunitario, soggiorni regolarmente in Italia e devi ottenere o rinnovare il nulla osta per pratiche di ricongiungimento familiare oppure ottenere il rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno, oppure per il contratto di lavoro devi richiedere e ottenere un certificato di idoneità dell'alloggio.
Responsabile: Federica Negrelli
Contatti
Telefono:
0536 240071
Email:
ambiente@comune.maranello.mo.it
Orari
Lunedì 8.30 - 13.00 (su appuntamento)
Mercoledì 8.30 - 13.00
Giovedì 14.30 - 18.30
Sede
Via Vittorio Veneto 9 , 41053 Maranello (MO)
Costi
Diritti di segreteria Euro 35,00 per il rilascio del primo certificato.
Il pagamento dei Diritti di segreteria pari ad € 35,00 può essere effettuato, indicando con chiarezza la causale del pagamento, tramite Pagamento con PagoPA
- collegandosi al sito del Comune di Maranello alla pagina dei pagamenti, selezionando "Pagamento spontaneo", sezione "Edilizia e territorio" -> "Idoneità di alloggio", o cliccando sul seguente link: https://portale-maranello.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/4379/nuovo-pagamento-spontaneo
-
selezionando il sottoservizio "Idoneità di alloggio (B-S)" e seguendo le istruzioni di pagamento.
Tempi e scadenze
Tempi:
Il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa è di 60 giorni a decorrere dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.
Vincoli
Referente principale da contattare
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come modificato dalla L. 30/07/2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e ssmmii - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 marzo 2005, n. 9 "D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";
- Delibera di Giunta Provincia del 21 giugno 2005, n. 265 “Proposta di adeguamento delle procedure di rilascio dell’idoneità alloggiativi a seguito del nuovo regolamento attuativo della normativa sull’immigrazione – DPR 334 del 18 ottobre 2004”;
Delibera di Giunta Comunale del 31 maggio 2011, n. 64 "RILASCIO ATTESTAZIONE IDONEITA' DELL'ALLOGGIO PER CITTADINI STRANIERI. MODIFICA A PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 32 DEL 13 MARZO 2007";