Unioni Civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. La costituzione viene ufficiata dal Sindaco o suo delegato. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità.
La domanda deve essere presentata all’Ufficio di Stato Civile da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso e il giorno della costituzione dovranno essere presenti due testimoni. Costituiscono impedimenti alla costituzione le seguenti situazioni:
1. la sussistenza per una delle parti di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile
2. l’interdizione di una delle parti per infermità di mente
3. la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’art. 87, 1° comma del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote
4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
All’unione civile si applica lo stesso regime patrimoniale del matrimonio (comunione dei beni o separazione a scelta dei contraenti).
Per informazioni aggiuntive
Previo appuntamento con l'ufficio di stato civile
Responsabile: Lucia Innacolo
Contatti
Telefono:
0536 240144
Email:
demografici@comune.maranello.mo.it
PEC:
demografici@cert.comune.maranello.mo.it
Orari
Lunedì 8.30-13.00
Martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-12.30
Giovedì 8.30-17.30
Sede
Piazza Libertà 33, 41053 Maranello (MO)
Costi
Il costo è relativo al noleggio della sala per la costituzione dell'Unione Civile. I costi sono i medesimi previsti per le celebrazioni dei matrimoni civili
Modalità di pagamento
Con bonifico bancario/ postale o presso la Tesoreria Comunale.
Tempi e scadenze
Scadenze:
L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla comunicazione dell'Ufficiale dello Stato Civile dell'accertamento positivo dei requisiti.
Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
Legge n. 76/2016; D.Lgs n. 5/2017; D.Lgs n. 6/2017; D.Lgs n. 7/2017
Altre informazioni
Unione civile di cittadino straniero:
Il cittadino straniero che vuole costituire un'unione civile in Italia deve essere in possesso del nulla osta di cui all'art. 116 c.1 del C.C. nel quale l'Autorità Straniera attesti che non esistono impedimenti a costituire un'unione civile fra persone dello stesso sesso. Se lo Stato di appartenenza non riconosce le unioni civili si applica la legge italiana (ex art. 32-ter D.Lgs n. 7/2017); il cittadino dovrà portare quindi idonea documentazione attestante il suo stato libero.
Contestualmente alla dichiarazione di formare un'unione civile le parti possono:
1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
2) Scegliere un cognome comune (art.1 comma 10 legge 76/2016)
La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi. Si rammenta che la scelta relativamente al cognome comune effettuata davanti all'ufficiale dello stato civile non implica un cambio delle proprie generalità anagrafiche.