Separazione e divorzio
Per concludere un accordo di separazione/divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione/divorzio, i coniugi possono comparire davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune. In questo caso l'assistenza degli avvocati è facoltativa. Può ricevere l’accordo il Comune di celebrazione del matrimonio (civile o religioso), o il Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e uno straniero), o il Comune di residenza di uno dei coniugi.
L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.
Non possono essere inclusi nell'accordo davanti all'ufficiale di stato civile patti relativi a rapporti patrimoniali, ad esempio l'uso della casa coniugale, o qualsiasi divisione di denaro o beni immobili e mobili.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo: assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti), 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio.
In caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti, o qualora si vogliano stipulare patti di natura patrimoniale è possibile ricorrere all'istituto della negoziazione assistita davanti all'avvocato di fiducia.
L'accordo di separazione/divorzio viene concluso con almeno due appuntamenti: il primo dove le parti dichiarano le loro volontà e il secondo (dopo almeno 30 giorni dal primo) per confermarle. La mancata comparizione al secondo incontro equivarrà a mancata conferma dell'accordo stesso. La separazione/divorzio decorre dalla firma della prima dichiarazione.
Per informazioni aggiuntive
I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prendere appuntamento telefonando al numero 0536 240144 negli orari di apertura dell’ufficio
Responsabile: Lucia Innacolo
Contatti
Telefono:
0536 240144
Email:
demografici@comune.maranello.mo.it
PEC:
demografici@cert.comune.maranello.mo.it
Orari
Lunedì 8.30-13.00
Martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-12.30
Giovedì 8.30-17.30
Sede
Piazza Libertà 33, 41053 Maranello (MO)
Costi
Il costo è 16 Euro a titolo di diritto fisso
Modalità di pagamento
In contanti, direttamente allo sportello.
Tempi e scadenze
Tempi:
L'accordo di separazione/divorzio viene concluso con almeno tre appuntamenti: il primo nel quale le parti formulano la domanda di avvio del procedimento davanti all'ufficiale dello stato civile; il secondo nel quale le parti dichiarano le loro volontà e il terzo (dopo almeno 30 giorni dal primo) per confermarle. La mancata comparizione dei coniugi a questo terzo appuntamento rende invalido l'accordo. La separazione/divorzio decorre dalla firma dell'accordo.
Modifica degli accordi
E' possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale.
Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
Legge 6/5/2015, n.55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi.