Accessibilità

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

Con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, un cittadino attesta informazioni che sono già presenti nei registri delle Pubbliche Amministrazioni (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita, ecc.). Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un cittadino attesta qualsiasi stato, fatto o qualità personale a sua diretta conoscenza e non necessita di autentica.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (acqua, luce, telefono...ecc.) non possono più chiedere certificati (stato di famiglia, residenza..) ai cittadini, ma devono accettare da loro l'autocertificazione cioè le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.

Alle dichiarazioni deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità di chi firma.

Quindi l'Ufficio Pubblico che richiede quelle informazioni dovrà accettare solo la dichiarazione del cittadino senza marca da bollo e senza autentica.

Anche i privati possono accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ma loro possono chiedere che la firma di queste dichiarazioni sia autenticata in Comune.

 

Le autocertificazioni devono essere sempre accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, il quale deve necessariamente essere  maggiorenne. 

Per sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessario munirsi di un documento di identità in corso di validità.

Se ospiti di una casa protetta o in comprovato stato di infermità che renda impossibile recarsi davanti al funzionario è possibile richiedere l' autentica di firma a domicilio.

Per informazioni aggiuntive

Il servizio on-line permette di consultare i propri dati anagrafici e di ottenere delle autocertificazioni precompilate con i dati anagrafici presenti nella banca dati comunale.
Il file così ottenuto può essere stampato e firmato.

Solo per  le dichiarazioni sostitutive di certificazione è possibile scaricare la modulistica allegata o accedere tramite SPID.

Anagrafe

Responsabile: Lucia Innacolo

Orari

Lunedì, martedì, venerdì: 8.30-13;
mercoledì e sabato: 8.30-12.30;
giovedì: 8.30-13.30, 14.30-17.30.

Risposte telefoniche dal lunedì al venerdì 12-13, giovedì anche 16.30-17.30, sabato 11.30-12.30.

Sede

Piazza Libertà 33, 41053 Maranello (MO)

Costi

Qualora sia necessaria l'autentica della firma per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio occorre premunirsi di marca da bollo (da comprare in tabaccheria).

 

Modalità di pagamento

Se previsti, occorre versare i diritti di segreteria allo sportello in contanti. 

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

D.P.R. n.445/2000
L. n. 183 del 12 novembre 2011

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