Cittadini Comunitari: attestazioni di soggiorno
E' un documento che dimostra l’avvenuta iscrizione all'Anagrafe, obbligatorio per i Cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a 3 mesi. L'attestazione può essere richiesta insieme al Cambio di abitazione, oppure in un momento successivo.
I cittadini dei Paesi dell’Unione Europea hanno diritto ad entrare e soggiornare liberamente all'interno del territorio italiano senza alcuna formalità per un periodo non superiore a 3 mesi. E' sufficiente essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio rilasciato dalle Autorità del Paese di origine. I cittadini comunitari che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, devono richiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune dove hanno stabilito la dimora abituale. A seguito dell'iscrizione anagrafica può essere richiesta l'attestazione di regolarità di soggiorno. Il cittadino dell’Unione Europea e i suoi familiari che soggiornano legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, maturano il diritto di soggiorno permanente.
Responsabile: Lucia Innacolo
Contatti
Telefono:
0536 240146
Email:
demografici@comune.maranello.mo.it
PEC:
demografici@cert.comune.maranello.mo.it
Orari
Lunedì, martedì, venerdì: 8.30-13;
mercoledì e sabato: 8.30-12.30;
giovedì: 8.30-13.30, 14.30-17.30.
Risposte telefoniche dal lunedì al venerdì 12-13, giovedì anche 16.30-17.30, sabato 11.30-12.30.
Sede
Piazza Libertà 33, 41053 Maranello (MO)
Costi
Due marche da bollo oltre ai diritti di segreteria
Modalità di pagamento
Occorre procurarsi le marche da bollo in tabaccheria; i diritti di segreteria vengono corrisposti in contanti direttamente allo sportello
Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro famigliari di circolare liberamente nel territorio degli stati membri".
Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007.