Cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si può ottenere in diversi modi. I principali sono: 1) prestando giuramento davanti all'Ufficiale dello Stato Civile entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione per residenza o matrimonio, emesso dal Ministero degli Interni o dal Prefetto ; 2) rendendo una dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza tra i 18 e i 19 anni per i cittadini stranieri nati in Italia. I figli minori conviventi dei neo cittadini diventano automaticamente italiani a seguito del giuramento/dichiarazione dei genitori.
Per i cittadini stranieri o apolidi coniugati con italiani occorre risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio per iniziare la pratica.
Se i coniugi risiedono all'estero la domanda puo' essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
- Per gli stranieri non coniugati con italiani, serve risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano, se cittadini comunitari UE da almeno 4 anni.
Per informazioni aggiuntive
Una volta notificato il decreto di concessione da parte della Prefettura occorre prendere appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile per prestare il giuramento di cui all'art . 10 L. 5 febbraio 1992 n. 91.
Responsabile: Lucia Innacolo
Contatti
Telefono:
0536 240144
Email:
demografici@comune.maranello.mo.it
PEC:
demografici@cert.comune.maranello.mo.it
Orari
Lunedì 8.30-13.00
Martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-12.30
Giovedì 8.30-17.30
Sede
Piazza Libertà 33, 41053 Maranello (MO)
Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
DPR 396/2000, .L. 91/1992, DPR 572/1993, DPR 362/1994, L. 94/2009