Negoziazione assistita davanti all'avvocato
In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti, i coniugi possono ricorrere all'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad un avvocato. Possono richiedere l’intervento del legale di fiducia:
-per la separazione personale,
-per la cessazione degli effetti civili,
-per lo scioglimento del matrimonio,
- per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nell’accordo è possibile inserire disposizioni patrimoniali
Una copia della convenzione, dovrà essere inviata dall’avvocato all’Ufficio di Stato Civile entro 10 giorni dal ricevimento del nulla osta/autorizzazione della Procura / Tribunale di competenza.
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che l' avvocato indichi all'ufficiale di stato civile le sue generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale, e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale)
L’avvocato deve far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall'Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.
Competenza
L'Ufficio di stato civile del Comune di Maranello è competente a ricevere la convenzione se:
-è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
-è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero
Normativa :
legge 162/2014