Accessibilità

Albo Giudici Popolari: iscrizione

I Giudici Popolari sono cittadini che affiancano i Giudici nelle giurie durante i processi delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'appello. Ogni due anni, una Commissione Comunale, composta da consiglieri comunali, provvede alla formazione degli elenchi dei cittadini che hanno i requisiti per essere iscritti negli Albi dei Giudici Popolari. Alla loro nomina, provvedono poi i Presidenti della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'appello. L'incarico di giudice popolare è obbligatorio e i cittadini che hanno i requisiti previsti dalla norma sono iscritti d'ufficio.

Per richiedere l'iscrizione è necessario:

  • avere la cittadinanza italiana;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
  • buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Per informazioni aggiuntive

Direttamente all'Ufficio Elettorale

Elettorale

Responsabile: Lucia Innacolo

Orari

Lunedì 8.30-13.00
Martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-12.30
Giovedì 8.30-17.30

Sede

Piazza Libertà 33, 41053 Maranello (MO)

Costi

Nessun costo

Tempi e scadenze

Scadenze:

Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dall'1 aprile fino al 31 luglio. 

Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

Legge 10 Aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni 

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