RAVVEDIMENTO OPEROSO: MODALITA’ E TERMINI

Per chi non ha pagato le rate IMU entro le scadenze del 16/06 (acconto) e 16/12 (saldo), è possibile regolarizzare la propria posizione utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

Il ravvedimento operoso è possibile fino a che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale conoscenza.

Come previsto dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii., il ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale.

A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo:

TIPOLOGIA

MODALITA' RAVVEDIMENTO

SANZIONE


RAVVEDIMENTO
SPRINT

Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto


0,10% per ogni giorno fino al 15°


RAVVEDIMENTO
BREVE

Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto 

1,50% (fissa)


RAVVEDIMENTO
INTERMEDIO

Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto

1,67% (fissa)


RAVVEDIMENTO
ORDINARIO


Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma

entro un anno dalla scadenza del versamento, se non è previsto l’obbligo dichiarativo;
entro il termine di scadenza della dichiarazione IMU periodica dell’anno di commissione della violazione, se dovuta;

3,75% (fissa)


RAVVEDIMENTO
ULTRANNUALE


Versamento

entro 2 anni dalla scadenza del versamento, se non è previsto l’obbligo dichiarativo
entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU successiva, se dovuta;

4,29% (fissa)


RAVVEDIMENTO
LUNGO


Versamento oltre i 2 anni o oltre il termine della scadenza della
dichiarazione IMU periodica dell’anno successivo e fino a 5 anni.

5,00% (fisso)

Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:

Gli interessi giornalieri sono conteggiati dal giorno successivo alla scadenza del versamento al giorno del pagamento compreso.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

Inizio validità

Fine validità

TASSO

DECRETO

01/01/2016

31/12/2016

0,20%

Dm Economia 11/12/2015

01/01/2017

31/12/2017

0,10%

Dm Economia 7/12/2016

01/01/2018

31/12/2018

0,30%

Dm Economia 13/12/2017

01/01/2019

31/12/2019

0,80%

Dm Economia 12/12/2018

01/01/2020

31/12/2020

0,05%

Dm Economia 12/12/2019

01/01/2021

31/12/2021

0,01%

Dm Economia 11/12/2020

01/01/2022

1,25%

Dm Economia 13/12/2021

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 barrando il riquadro riservato al ravvedimento (ravv).

L’imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo all’imposta cui si riferisce il versamento.

E’ necessario comunicare per iscritto all’Ufficio Tributi l'avvenuta effettuazione del "Ravvedimento Operoso", allegando la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

Per informazioni più approfondite relativamente alle ulteriori forme di ravvedimento operoso (infedele/omessa dichiarazione con conseguente omesso e/o parziale versamento d'imposta), per le scadenze, le sanzioni e le modalità operative è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi.