Centri estivi: informazioni per i gestori
I gestori che intendono organizzare un proprio centro estivo sul territorio comunale, devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Inoltre, se intendono aderire al progetto Conciliazione Vita-Lavoro della Regione Emilia Romagna, devono presentare un'ulteriore richiesta.
Con Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 376/2023 "Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi - Anno 2023" è stato approvato un progetto di conciliazione vita/lavoro rivolto alle famiglie con minori 3/13 anni frequentanti i centri estivi, che prevede l’erogazione, con risorse regionali cofinanziate con Fondo Sociale Europeo, di un contributo settimanale alle famiglie in possesso di determinati requisiti, ad abbattimento della retta da loro corrisposta per la frequenza di centri estivi organizzati da gestori che si siano preventivamente accreditati in apposito albo regionale.
Requisiti per l'accreditamento:
1) Impegno ad attivare nell’estate 2023 un servizio ricreativo estivo sul territorio comunale;
2) Impegno ad inviare contestualmente all’adesione al progetto conciliazione, o comunque almeno
cinque giorni prima dell’attivazione del servizio ricreativo estivo, la Scia (Segnalazione certificata
di inizio attività) attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri
estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
247 del 26/02/2018 così come modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del
01/04/2019 tramite il portale della Regione Emilia Romagna al seguenti link:
https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale. Qualora successivamente all’approvazione
dell’elenco dei centri estivi accreditati al Progetto Conciliazione, un soggetto gestore, risulti non
idoneo, sarà depennato dall’elenco. Si precisa che per le istituzioni scolastiche paritarie, tenuto
conto che il servizio estivo offerto è assimilato all’attività principale erogata negli stessi spazi e
strutture durante l’anno scolastico, non è necessario l’inoltro della Scia al Comune sede della
struttura;
3) Impegno ad adottare le misure di contenimento per il contrasto dell’epidemia Covid - 19 in vigore
e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale;
4) Garantire i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:
a. accogliere di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza
discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire
la continuità del servizio ricreativo stesso;
b. accogliere dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in
accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate le modalità di intervento
e di sostegno senza alcuna discriminazione di accesso se non esclusivamente
determinate dalla necessità di garantire la continuità del servizio ricreativo stesso;
c. disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di
organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli
spazi, l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);
d. garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia
erogato il pasto;
5) Consegnare al Comune di residenza, competente per ogni singolo fruitore, un documento
attestante la spesa sostenuta per il minore (un documento attestante la spesa sostenuta dalla
famiglia per il minore (utilizzando il modello fac simile ricevuta allegato B al presente bando) che
sia conforme ai dati contenuti nella documentazione contabile fiscale emessa dal gestore e
contestualmente sottoscrivere e consegnare anche una dichiarazione attestante tale conformità
(modello Attestazione di conformità allegato C al presente bando) entro il 31/08/2023 per i gestori
che non organizzano centri estivi nel mese di settembre 2023; entro il 15/09/2023 per i gestori
che organizzano centri estivi nel mese di settembre 2023;
6) Sottoscrivere e consegnare apposita dichiarazione del periodo di regolare frequenza al Centro
Estivo dei bambini ammessi al contributo, con indicazione delle settimane effettivamente
frequentate e della/e retta/e settimanale/i assegnata/e, compilando apposito modello riepilogativo
(Modello 3 della Regione Emilia Romagna) fornito dal Comune, da trasmettere entro il
31/08/2023 per i gestori che non organizzano centri estivi nel mese di settembre 2023; entro il
15/09/2023 per i gestori che organizzano centri estivi nel mese di settembre 2023;
7) La documentazione contabile fiscale emessa, ed attestata come conforme ai sensi del punto
precedente, deve essere redatta unicamente dal gestore che ha presentato domanda per il
progetto conciliazione. Non saranno ritenute valide documentazioni emesse da altri soggetti,
anche se questi hanno in essere forme di collaborazioni con il soggetto gestore a cui viene
riconosciuta l'adesione al progetto.
I soggetti gestori che intendano avviare un centro estivo dovranno presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) utilizzando il modello di SCIA predisposto dal Servizio Attività Produttive e Commercio.
Con Determinazione dirigenziale n.279/2023 è stato approvato apposito BANDO denominato "Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche".
I gestori interessati a partecipare al progetto conciliazione potranno presentare domanda entro il 2 maggio 2023 utilizzando l'apposito modulo gestori 2023 e dovrà essere inviata mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it. La corretta trasmissione dell’istanza a mezzo pec al Comune è attestata unicamente dalla ricevuta di avvenuta consegna che il mittente riceverà in risposta.
Alle domande non firmate digitalmente dovrà essere allegato un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
L’oggetto della PEC dovrà essere “Domanda di partecipazione al “progetto conciliazione vita lavoro” per l’assegnazione di contributi finanziari alle famiglie a sostegno della retta per la frequenza di centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni”.
All B- fac simile ricevuta
All.C dichiarazione conformità
Responsabile: Segretario Comunale
Contatti
Telefono:
0536 240.042
Email:
istruzione@comune.maranello.mo.it
Orari
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00
giovedì 8.30-13.30 e 14.30-18.30
Sede
Via Vittorio Veneto 9, 41053 Maranello (MO)
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).