Accessibilità

Cessione di fabbricato

Il cittadino o l'impresa che cede l'immobile deve presentare, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile stesso, il modulo di comunicazione di cessione fabbricato, direttamente alla Polizia di Stato o tramite il Servizio Polizia Locale. Questo obbligo non sussiste se il contratto è stato registrato.

La comunicazione di cessione fabbricato, è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Prevista dall'art.12 del D.L. 59/78, convertito in L.191/78, è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso". 
 

Cittadini stranieri

E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'art.7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. territorialmente competente (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici) e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

 

N.B. In entrambi i casi, la comunicazione di cessione di fabbricato deve avvenire entro 48 ore dall'avvenuta cessione presentando l'apposito modulo che si può trovare al link evidenziato a lato di questa pagina.

 

Cittadino, Impresa

Polizia Locale

Responsabile: Elisa Ceresola

Contatti

Telefono: Ufficio 0536 240024 / Fax 0536 240165 / Anagrafe Canina 0536 240024 / Emergenze 329 7504432
Email: polizia.municipale@comune.maranello.mo.it
PEC: poliziamunicipale@cert.comune.maranello.mo.it

Orari

Apertura e ricevimento al pubblico:
Dal lunedì al venerdì  9.00 - 12.00
Giovedì  8.30 - 18.00
Sabato e domenica chiuso
Apertura e ricevimento periti assicurazioni:
Martedì  9.00 - 12.00
Apertura e ricevimento pubblico solo Anagrafe Canina:
Giovedì  14.00 -18.00

Sede

Piazza Libertà n.33

41053 Maranello (MO)

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

Scadenze:

La comunicazione di cessione di fabbricato deve avvenire entro 48 ore dall'avvenuta cessione presentando l'apposito modulo

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

Art.12 del D.L. 59/78, convertito in L.191/78

Art.7 del T.U. 286/98

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19.01.2023

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