Licenza di pesca
I cittadini residenti in Emilia Romanga che vogliono pescare (per sport o per divertimento) devono essere autorizzati, ovvero possedere la licenza di pesca sportiva di tipo B. La licenza è la ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento. In caso di controlli, la ricevuta deve essere esibita insieme a un documento d’identità valido.
- La licenza di pesca sportiva di tipo B (art. 11 comma 2 lett b) che autorizza i residenti in Emilia Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa, è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione (pari a € 22,72 sul c/c 116400 intestato a Regione Emilia Romagna - tasse e soprattasse sulle licenze di pesca - Via Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna) in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido. La licenza è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalle leggi statali.
- 2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta nei seguenti casi:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell’ambito d’interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
- 3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).