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Cancellazione anagrafica (irreperibilità e mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale)

La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, nel corso di un anno solare. Il procedimento può essere attivato d'ufficio o dopo segnalazione pervenuta all'anagrafe. La cancellazione dei cittadini stranieri può avvenire anche per effetto del "mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale", trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.

Per informazioni aggiuntive

Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell'arco di dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni.

 

La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall’art.11 comma c) DPR 223/1989 ( “trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all’interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura

Anagrafe

Responsabile: Lucia Innacolo

Orari

Lunedì, martedì, venerdì: 8.30-13;
mercoledì e sabato: 8.30-12.30;
giovedì: 8.30-13.30, 14.30-17.30.

Risposte telefoniche dal lunedì al venerdì 12-13, giovedì anche 16.30-17.30, sabato 11.30-12.30.

Sede

Piazza Libertà 33, 41053 Maranello (MO)

Tempi e scadenze

Scadenze:

Dopo un anno dall' avvio del procedimento; oppure dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno se non rinnovato

Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

L. n. 1228/1954
D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012

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