Regime patrimoniale del matrimonio
Il matrimonio comporta per i coniugi conseguenze di ordine patrimoniale. Si instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni in mancanza di diversa manifestazione di volontà.
I coniugi possono optare per il regime della separazione dei beni:
- al momento della celebrazione del matrimonio rendendo apposita dichiarazione dinnanzi al celebrante, sia che si tratti di rito dinnanzi alle autorità civili che di rito religioso dinnanzi al sacerdote.
La comunione legale opera senza che sia necessaria alcuna annotazione sull’atto di matrimonio; al contrario la dichiarazione relativa al regime patrimoniale diverso dalla comunione legale deve essere inserita dal celebrante nell’atto di matrimonio.
-successivamente al matrimonio : occorre rivolgersi ad un notaio che registra in un atto pubblico l’apposita convenzione tra i coniugi.
Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale nel seguente modo:
-Comunione legale, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso. I beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente costituiscono un unico patrimonio comune indipendentemente dall'apporto reale di ciascun coniuge, ed ognuno è proprietario nella misura del 50%. Non cadono in comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.
-Separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
N.B. per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale dopo il matrimonio occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione.
Normativa
Legge 19.05.1975 n.151
Codice civile artt. 159 e ss.
D.P.R. 3 novembre 2000 n.396.