Accessibilità

Albo Scrutatori di Seggio: iscrizione

Lo scrutatore è un cittadino, iscritto nelle liste elettorali del Comune, che ha il compito di svolgere tutte le attività necessarie a consentire ai cittadini di votare in occasione delle varie elezioni. Per essere nominati scrutatori è necessario essere iscritti all'Albo che viene aggiornato annualmente. L’iscrizione viene fatta a domanda dell’interessato e rimane valida finchè non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’Albo. La nomina ai seggi viene fatta dalla Commissione Elettorale Comunale scegliendo fra gli iscritti nell'Albo, durante una riunione pubblica.

• Essere elettore del Comune;
• Essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
SONO ESCLUSI per legge (art.38 D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 ed art.23 D.P.R. 16 maggio 1960, n.570):
• I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
• Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
• I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
• I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
• I candidati alle ELEZIONI per le quali si svolge la votazione.
Sono esclusi inoltre (art.6 della legge 30.4.99 n.120):
• Coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
• Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art.96 del citato testo unico

Come accedere ai servizi online
  • Autenticazione SPID livello medio

Elettorale

Responsabile: Lucia Innacolo

Orari

Lunedì 8.30-13.00
Martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30-12.30
Giovedì 8.30-17.30

Sede

Piazza Libertà 33, 41053 Maranello (MO)

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

Scadenze:

Dal 1° Ottobre al 30 Novembre

Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

Legge 8 Marzo 1989, n. 95 Legge 30 Aprile 1999, n. 120

Altre informazioni

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