Accessibilità

Notificazione di atti amministrativi

Il messo notificatore esegue le notificazioni di atti amministrativi sul territorio comunale su richiesta di enti pubblici. Cura la conservazione e la consegna di atti depositati presso la casa comunale. Gestisce la pubblicazione degli atti all’Albo on line

L'attività di notificazione è un atto fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.
Il Messo comunale (o addetto alla notifica) :
- può notificare atti emessi dal Comune di Maranello ed enti della pubblica amministrazione, atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli enti pubblici a destinatari (persone, ditte ed enti) che abbiano la loro residenza, domicilio o azienda, nel Comune di Maranello;
- non consegna cartelle esattoriali nè atti del procedimento penale;
- può non essere in divisa, ma può esibire, su richiesta, un tesserino di riconoscimento;

Altre figure professionali diversi dal Messo comunale possono essere: ufficiali giudiziari, agenti esattoriali, vigili urbani, carabinieri, portalettere, ecc.

Firma dell'atto
Alla ricezione dell'atto, il Messo comunale chiede una firma per ricevuta. La firma è obbligatoria nel caso si tratti di atti finanziari.
Eventuali informazioni o contestazioni sull'atto devono essere richieste all'ufficio che ha emesso l'atto.
Irreperibilità del destinatario
In caso di irreperibilità del destinatario il Messo comunale:
- lascia un avviso in busta chiusa e sigillata presso l'abitazione,
- deposita la copia in busta chiusa e sigillata presso la Casa comunale,
- invia l'avviso uguale a quello lasciato presso l'abitazione con raccomandata a.r.
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario (cioè quando non esiste la persona all'indirizzo indicato in atti), l'atto produrrà i suoi effetti il 20° giorno successivo alla data di notifica coincidente con il deposito presso la Casa comunale.
Effetti
La notifica di un atto produce i suoi effetti al momento:
- della sua consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
- del rifiuto della consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro.
Le competenze territoriale del Messo comunale
Coincide con il Comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato. La notificazione eseguita senza l'osservanza di questo limite di competenza è nulla.
Il Messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria amministrazione e dalle altre amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1 - 2° comma del D.lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 10 della L. 265/1999.
Il Messo comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell'ufficiale giudiziario.
Cittadini Aire
Il messo comunale consegna gli atti a destinatari iscritti all'Aire (albo italiani residenti all'estero) solo se si tratta di atti finanziari.
Se si tratta di atti attinenti il procedimento ordinario, verrà restituito all'ufficio che lo ha emesso che provvederà a notificarlo tramite il Ministero degli affari esteri.

Cittadino, Impresa

Segreteria generale

Responsabile: Gerardo Maione

Contatti

Telefono: 0536 240150 - 240151- 240152- 240132 - Fax 0536 942263
Email: segreteria@comune.maranello.mo.it

Orari

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.00
Giovedì 8.30-13.30 e 14.30-18.30

Sede

Piazza Libertà 33, 41053 Maranello (MO)

Tempi e scadenze

Scadenza

30 giorni ovvero entro la scadenza indicata nell'atto

 

Tempi del procedimento

Il Messo comunale può notificare un atto presso l'abitazione del destinatario tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, comprese le festività, dalle ore 7:00 alle 21:00

Se la notifica non avviene in questi orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere l'atto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere gli atti al di fuori di tali orari, questo rifiuto non può essere assimilato al rifiuto previsto all'art. 138 c.p.c.. In questo caso il Messo comunale è tenuto a ritornare sul posto rispettando gli orari stabiliti.
Il Messo comunale successivamente può anche recarsi presso il luogo di lavoro del destinatario, nel caso fosse noto, oppure può consegnarlo al destinatario, ovunque lo trovi, purchè sia nel territorio comunale.
Si può rifiutare di ricevere un atto con l'obbligo da parte del Messo comunale di segnalarlo. In questo caso la notifica è comunque eseguita e produce i suoi effetti, con lo svantaggio per il destinatario che non viene in possesso della copia dell'atto stesso.

Referente principale da contattare
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
  • D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
  • L. n. 265 del 3 agosto 1999 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento, nonché modifiche alla legge 142/90"
  • D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"
  • C.p.c. - artt 137 e seguenti
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