00-03 anni: autorizzazione al funzionamento servizio educativo prima infanzia
Per l'apertura di un servizio educativo per la prima infanzia (3-36 mesi) occorre richiedere l'autorizzazione al funzionamento del servizio stesso.
Cos'è
Requisiti e dettagli
L'autorizzazione al funzionamento è la procedura che autorizza il privato ad erogare servizi educativi per la prima infanzia (0- 3 anni). L'autorizzazione deve essere rilasciata dal Comune previa espressione della competente commissione tecnica distrettuale, prima dell'inizio delle attività.
Il requisito per richiedere l'autorizzazione è di essere un soggetto privato che intende aprire sul territorio comunale un servizio educativo per la prima infanzia possedendo i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa regionale vigente (L.R. n.19/2016 art. 15-16).
La domanda va inoltrata dal gestore o dal legale rappresentante al Dirigente dell'area scolastica-sociale del Comune, con i dati e la documentazione prevista dalla normativa regionale vigente (Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 85/2012, Allegato B, art. 2).
Modalità di richiesta
Tempi e costi
Scadenza / Periodicità / Frequenza
Prima dell'attivazione del servizio.
Tempi del procedimento
L'autorizzazione al funzionamento viene rilasciata dal Comune ai servizi che soddisfano pienamente i requisiti indicati dalla normativa regionale vigente; ha validità 7 anni, fatto salvo il mantenimento di tali requisiti.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla necessaria istruttoria ed ai pareri previsti da parte degli organismi competenti. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve eventuali interruzioni dei termini per richieste di chiarimenti/integrazione di documentazione ai richiedenti. Può essere rinnovata previa richiesta del gestore inoltrata almeno 90 gg prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Responsabili e strumenti di tutela
Responsabile procedimento
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Altre informazioni utili
Normativa
- Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2016
- Direttiva R.E.R sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi della prima infanzia n. 85 del 25 Luglio 2012.
Ufficio al quale rivolgersi
Responsabile: Segretario Comunale
Orari
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.00
giovedì 8.30-13.30 e 14.30-18.30
Contatti
istruzione@comune.maranello.mo.it
0536 240.042
Sede
Via Vittorio Veneto 9, 41053 Maranello (MO)