Città di Maranello
 
 
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TITOLO VII
 
Servizi pubblici locali - Torna all'indice

 

ART. 98
SERVIZI PUBBLICI

 

L'erogazione di servizi alla collettività costituisce funzione primaria del Comune, e ne caratterizza e qualifica l'identità di Ente autonomo.

 

I servizi pubblici di rilevanza economica devono essere gestiti nelle forme previste dalla legge .

 

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a. :

A) Istituzioni;

B) Aziende Speciali, anche consortili;

C)        Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano

 

È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 3.

 

E’ consentito procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

 

I rapporti con i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 3^ sono regolati da contratti di servizio

 

ART. 99
MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

 

La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici viene assunta dal Consiglio Comunale privilegiando le forme in grado di assicurare, nel rispetto dei principi di massima economicità, la più elevata qualità dei servizi, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività, il più costruttivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi.

 

L'autonomia finanziaria e gestionale costituisce principio ordinatore per la gestione dei servizi nelle forme previste.

 

L'individuazione della modalità di gestione per ciascun servizio svolto non in forma diretta, dovrà essere preceduta da una relazione di accompagnamento della Giunta Comunale che comunque evidenzi le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale della scelta operata.

 

Il Comune, salva l'ipotesi di gestione in forma associata di cui al successivo comma 5, conserva la titolarità dei servizi qualunque sia la forma di gestione prescelta

 

Il Comune gestisce i servizi anche in forma associata, aderendo a Consorzi, ovvero promuovendone la formazione in relazione a specifici obblighi di legge o quando sussistono evidenti motivi di efficienza e convenienza economica e più complessive esigenze di tipo organizzativo e funzionale. La forma associata deve comunque tutelare le esigenze della collettività.

 

ART. 100
GESTIONE IN ECONOMIA

 

La gestione in economia è limitata a servizi di modeste dimensioni ed entità, ove ne sia dimostrata la migliore economicità rispetto ad altre forme.

 

Sono altresì gestiti in economia altri servizi ove, a parità di qualità ed efficacia, tale modalità di gestione garantisca maggiore convenienza; ha comunque carattere residuale rispetto alle altre forme di gestione dei servizi previste dal presente titolo .

 

La gestione in economia dei servizi è disciplinata da apposito regolamento.

 

ART. 101
SERVIZI IN CONCESSIONE

 

Il Comune, nei modi stabiliti dalla legge, può affidare in concessione a terzi la gestione di servizi pubblici, anche con carattere istituzionale ed obbligatorio, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

 

 

ART. 102
LE ISTITUZIONI

 

Il Consiglio Comunale può costituire, per la gestione dei servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero e socio-assistenziali, apposite Istituzioni.

 

Gli organi dell’Istituzione sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

A)        Il Presidente. Ogni Istituzione ha un Presidente nominato dal Sindaco ex art.50 TUEL n.267/2000 fra i cittadini in possesso di competenza specifica che abbiano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Il Presidente può, salvo ratifica, sostituirsi al Consiglio d'Amministrazione in caso di necessità ed urgenza. Il Presidente informa periodicamente la Giunta Comunale sull'attività dell'Istituzione, sull'andamento della gestione e sulla verifica dei risultati raggiunti sulla base della relazione predisposta dal Direttore.

B)        Il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, è composto da nr. 4 membri nominati dal Sindaco, garantendo la rappresentanza paritaria dei sessi e, comunque, in misura non inferiore ad un terzo per ciascun sesso, tra i cittadini in possesso di competenza specifica che abbiano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale, dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e, comunque, sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, purché non oltre i limiti temporali  previsti dalla legge.

            Il Consigliere è revocato o rimosso con atto motivato del Sindaco per incompatibilità con l'esercizio della funzione, per  perdita dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere, per assenze ingiustificate nei termini stabiliti dal regolamento che disciplina anche il funzionamento delle istituzioni.

C)        Il Direttore è nominato e revocato nell'incarico dal Sindaco in conformità ai relativi regolamenti. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto, provvede alla gestione amministrativa dell'Istituzione, ha la direzione del personale nell'ambito delle norme di disciplina del pubblico impiego e dei relativi regolamenti comunali, presiede le commissioni di gara, stipula i relativi contratti e pone in essere tutti gli atti negoziali e gestionali con rilevanza interna ed esterna.

 

Il Consiglio Comunale nell'atto costitutivo definisce la dotazione organica dell'Istituzione nonché la relativa dotazione di personale da conseguire per trasferimento dai Servizi Comunali, tenuto conto della professionalità e della esperienza acquisita. I regolamenti relativi all'organizzazione degli Uffici e del personale del Comune sono applicati al personale delle Istituzioni, definendo altresì i modi di utilizzo dei servizi generali del Comune.

 

La relazione previsionale programmatica del Comune contiene gli obiettivi e gli indirizzi per la gestione delle Istituzioni.  Il bilancio di previsione dell'Istituzione ha durata pari a quella  del Comune. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente in relazione all'aggiornamento del piano programma.

 

Il bilancio della Istituzione è approvato dal Consiglio, su proposta, del Consiglio di Amministrazione, in correlazione con il sistema di bilancio comunale. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo si chiudono in pareggio, compresi i trasferimenti.

 

Gli investimenti dell'Istituzione sono attuati dal Comune e conferiti in capitale di dotazione. L'istituzione deve rimborsare annualmente gli interessi sul capitale conferito, come da apposito regolamento.

 

In ordine al perseguimento degli obiettivi ed all'osservanza degli indirizzi indicati al precedente comma quattro, la Giunta Comunale dispone periodiche verifiche gestionali e contabili sull'attività dell'Istituzione, nelle forme previste dal Regolamento di Contabilità. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni, con le stesse modalità previste per il Comune stesso.

 

 

ART. 103
LE AZIENDE SPECIALI

 

Il Comune può provvedere, mediante Azienda Speciale, alla gestione dei servizi pubblici entro i limiti previsti dalla legge.

 

ART. 104
GLI ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE

 

Gli organi dell'Azienda Speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

 

ART. 105
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco garantendo in esso, per quanto possibile, la rappresentanza paritaria dei sessi e comunque in misura non inferiore ad un terzo per ciascun sesso.

 

Della nomina viene data notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.  Nella stessa seduta viene discusso il documento programmatico, sottoposto preventivamente al vaglio dei Capi Gruppo consiliari, con modalità  che saranno fissate nel regolamento del Consiglio Comunale.

 

Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è fissato dallo Statuto dell'Azienda Speciale.

 

4.                  I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati tra soggetti che siano in possesso di provata esperienza di gestione aziendale e di speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso enti, Aziende Pubbliche o Private o per funzioni pubbliche ricoperte.

 

Il Presidente e i componenti del Consiglio di  Amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Sindaco  che li ha eletti.

 

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono revocati e/o rimossi con atto motivato del Sindaco per incompatibilità dell'esercizio della funzione, per perdita dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità, per assenze ingiustificate nei termini stabiliti dal regolamento, per violazione di legge o per motivi di ordine pubblico.

 

Il Presidente e i componenti del consiglio di Amministrazione restano in carica per la gestione ordinaria fino all'insediamento dei nuovi organi, purché non oltre i limiti temporali previsti dalla legge.

 

ART. 106
IL PRESIDENTE

 

Il Presidente viene nominato dal Sindaco in base ai requisiti e con le modalità previste per la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

 

Il Presidente può delegare un Consigliere, con funzioni di Vice-Presidente, a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

 

ART. 107
IL DIRETTORE

 

Il Direttore è di regola nominato in seguito a pubblico concorso dal Consiglio di Amministrazione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

 

Il Direttore potrà essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e approvata dalla Giunta Comunale.

 

Il Direttore è responsabile della gestione. Nel caso di non corrispondenza dei risultati della gestione stessa ai programmi può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

 

I requisiti per la nomina e le relative funzioni sono specificate nello Statuto dell'Azienda.

 

ART. 108
LE FUNZIONI DI INDIRIZZO DEL COMUNE

 

Il Comune esercita le funzioni di indirizzo nei confronti delle proprie Aziende Speciali con le seguenti modalità:

A)        approvazione da parte del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, di un documento di priorità ed indirizzi programmatici,  comprensivo anche delle indicazioni per la politica e la disciplina generale delle tariffe non regolamentate da norme di legge al quale l'Azienda deve informare il proprio piano programma ed il proprio bilancio pluriennale ed annuale.

B)        emanazione di direttive od invio di note di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

 

ART. 109
L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI

 

Sono ritenuti fondamentali, e pertanto approvati dal Consiglio Comunale, i seguenti atti dell'Azienda Speciale:

A)        il piano programma;

B)        il bilancio pluriennale, e relative variazioni;

C)        il bilancio preventivo annuale e relative variazioni;

l'assunzione di servizi a favore degli Enti Locali al di fuori delle convenzioni;

la partecipazione ad accordi di programma senza contestuale intervento del Comune e i contratti per la prestazione di servizi in regime di libero mercato che non risultino attuativi di potestà riconosciute dallo Statuto aziendale;

F)        il finanziamento di ogni attività eccedente l'ambito dei servizi affidati in gestione;

G)        la contrazione di mutui che limiti le analoghe possibilità per il Comune;

H)        la nomina per chiamata del Direttore.

 

Il Consiglio Comunale approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le tariffe dei servizi dati in gestione. All'atto dell'approvazione delle tariffe, sulla base dell'analisi dei costi dei servizi medesimi, vengono identificati e quantificati gli eventuali costi sociali da assumere a carico del Bilancio Comunale .

 

Spetta al Consiglio Comunale, anche su proposta dei rispettivi Consigli d'Amministrazione, l’approvazione di modifiche allo Statuto aziendale successivamente alla costituzione della Azienda Speciale.

 

ART . 110
LA VIGILANZA SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALELA VERIFICA SUI RISULTATI DELLA GESTIONE

 

La vigilanza sugli atti è limitata quelli di cui al precedente articolo. Tali atti non diventano esecutivi fino alla formale approvazione da parte dei competenti organi comunali che deve avvenire entro venti giorni dalla trasmissione degli atti medesimi .

 

ART. 111

 

, ferme restando le forme di controllo economico interno, provvede a verificare il risultato della gestione delle proprie Aziende Speciali, attraverso i competenti Servizi Comunali.

 

Per il controllo finanziario e contabile la Giunta Comunale nomina Collegi dei Revisori dei Conti per ciascuna Azienda.

 

Gli esiti dell'attività di verifica della gestione aziendale trovano riscontro nei documenti di priorità ed indirizzo propri degli Organi del Comune.

 

ART. 112
SOCIETA' PER AZIONI E SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

 

Il Comune promuove la costituzione di Società per Azioni  ovvero assume partecipazioni in analoghe Società costituite per iniziativa di altri Enti, per la gestione di servizi pubblici.

 

Tale forma giuridica è impiegata in rapporto ai vantaggi connessi alla conduzione dell'attività gestionale nell'ambito del diritto privato, ovvero alla possibile qualificazione dei servizi connessa al concorso di capitale ed imprenditorialità del settore privato

 

Il Comune ha in particolare facoltà di costituire Società per Azioni per la gestione di servizi già altrimenti condotti.

 

La partecipazione del Comune deve essere corrispondente all'interesse economico e di norma proporzionale all'incidenza che i servizi prestati per la comunità o per il territorio hanno sul complesso dell'attività della Società nei confronti degli altri Enti Pubblici.

 

Il Comune è rappresentato nell'Assemblea dei Soci dal Sindaco o da un suo delegato.

 

La deliberazione consiliare relativa alla costituzione della Società per Azioni o all'adesione ad analoga Società già esistente, deve contenere uno schema di convenzione da stipularsi con la medesima, eventualmente dopo la sua costituzione qualora essa non sia ancora venuta ad esistenza.

 

L'eventuale trasferimento alla Società ovvero l'impiego da parte sua di personale dipendente o di beni dal Comune deve essere regolato da appositi patti.

 

In alternativa alla Società per Azioni, potrà essere anche promossa, costituita o partecipata una Società a Responsabilità Limitata nelle forme previste dal vigente codice civile.

 

 

ART. 113
LE CONVENZIONI

 

Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri Comuni e/o Province in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. Ciò al fine di garantire il coordinato svolgimento di attività ed omogenei indirizzi di governo all'interno del territorio degli Enti sottoscrittori, o il perseguimento di obiettivi di comune interesse, a vantaggio delle comunità rappresentate, da formalizzarsi in apposite convenzioni.

 

Le convenzioni sottoscritte volontariamente si informano ai principi di convergenza di interessi tra le parti contraenti, nonché all'efficienza, efficacia ed economicità delle attività amministrative e/o dei servizi per i quali si dia luogo all'accordo di collaborazione.

 

ART. 114
CONSORZI

 

Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi configurabili a dimensione sovracomunale, può stabilirne la gestione diretta, aderendo a Consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 31 TUEL n.267/2000.

 

L'adesione è subordinata alla dimostrazione dei motivi di generale interesse e degli aspetti di convenienza per la comunità.

 

Ferme restando le garanzie da prevedersi con la convenzione di cui al successivo comma 4, ogni Ente aderente trasferisce al Consorzio la titolarità dei servizi gestiti in forma associata.

 

L'ordinamento del Consorzio è demandato allo Statuto Consortile, che deve essere preventivamente approvato dagli Organi Elettivi di tutti gli Enti Locali aderenti, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, unitamente alla convenzione di cui all’articolo 31 TUEL. Tale convenzione, da stipularsi tra gli Enti Locali aderenti al Consorzio, deve specificare:

A)        gli obiettivi e finalità dell'istituendo Consorzio;

B)        la sua durata;

C)        i servizi da gestire in forma associata;

D)        i rapporti finanziari e patrimoniali insorgenti, con particolare riferimento ai criteri di valutazione di eventuale capitale da conferirsi in natura;

E)        i reciproci obblighi e garanzie;

F)        la quota di partecipazione del Comune e degli altri Enti;

G)        le modalità di reciproca consultazione tra Consorzi e i suoi Organi e gli Enti di emanazione, e tra i diversi Enti aderenti;

H)        i tempi e le modalità di trasmissione agli Enti di emanazione degli atti fondamentali del Consorzio;

I)         le modalità e le condizioni di recesso, con particolare riferimento all'ipotesi che la forma gestionale associativa venga a perdere di convenienza e/o utilità per il Comune.

 

L'eventuale utilizzazione e trasferimento del personale già impiegato nelle gestioni dirette del Comune sono regolati da appositi patti.

 

Gli atti fondamentali del Consorzio sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.

 

Il Comune è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio dal Sindaco o da Assessore delegato.

 

ART. 115
GLI ACCORDI DI PROGRAMMA.

 

Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma ovvero aderire ad accordi promossi da altri Enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi d'intervento di suo interesse la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'articolo dell’art.34 del TUEL n.267/2000.

 

L'accordo di programma definisce le modalità del coordinamento, i tempi di attuazione, i rapporti finanziari ed ogni connesso adempimento, ivi compresi i procedimenti di arbitrato e gli eventuali interventi surrogatori in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti.

 

ART. 116
PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI

 

Il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, può decidere l'acquisizione di azioni o di quote in Società di Capitali.

Ultimo aggiornamento il 12/1/2012
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