Città di Maranello
 
 
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TITOLO V
 
Ordinamento dei servizi - Torna all'indice

 

ART. 70
FINALITA’. COMPETENZE. STRUTTURA. REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

 

L'ordinamento degli uffici e dei servizi si fonda sulla distinzione dei ruoli e delle competenze fissato dal TUEL n.267/2000.

 

Agli organi di governo, pertanto, spetta la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e  la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre la responsabilità dell’attuazione dei programmi , l’efficiente uso ed organizzazione delle risorse umane e strumentali, le gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, spettano ai componenti della Direzione Generale, fatta eccezione per il Sindaco. Essi sono responsabili dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, al fine di garantire, in un quadro generale di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la migliore qualità dei servizi da rendere al cittadino.

 

L’assetto organizzativo deve corrispondere ad una struttura flessibile, in grado di realizzare i programmi approvati dal Consiglio Comunale, i piani operativi stabiliti dalla Giunta, nonché le esigenze dei cittadini e degli utenti.

 

L’ordinamento strutturale è organizzato in:

A)        Direzione Generale;

B)        Direzione di Aree Funzionali;

C)        Servizi;

D)        Unità Operative.

 

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i rapporti tra i servizi, le modalità di attribuzione delle risorse umane, finanziarie e materiali ai Direttori di area, le modalità di presentazione ed analisi dei risultati ottenuti, gli strumenti informativi di supporto, gli strumenti di gestione e controllo del personale, la dotazione organica e il sistema per l'accesso e la progressione nell'ambito della posizione professionale .

 

Il regolamento inoltre dispone in ordine:

alla generale applicazione del principio di responsabilità formale e sostanziale di ciascun dipendente in relazione alle sue competenze  ed all'eventuale delega conferita;

alle modalità di conferimento della delega di funzioni tra organi burocratici, nel rispetto del principio che la delega deve essere motivata, temporanea, conferita a persona competente, accettata, revocabile e rinunciabile in qualsiasi momento.

alla razionalizzazione in senso privatistico del rapporto di lavoro, all'insegna della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane, cui potranno essere richieste tutte le mansioni equivalenti ascrivibili alla categoria di appartenenza ( A,B,C o D ).

 

Le determinazioni in ordine alla dotazione organica, l’organizzazione e la gestione del personale avvengono nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto dei principi fissati dalla legge quadro e con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi.

 

I rapporti di lavoro del personale dipendente sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I rapporti individuali di lavoro e di impiego sono regolati contrattualmente in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed ai conseguenti accordi stipulati in sede decentrata.

 

ART. 71
II SEGRETARIO GENERALE.

 

Il Segretario Generale è scelto nell’apposito albo dei segretari comunali e nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente. Per la gestione del ruolo potrà essere attivato anche il meccanismo della convenzione con altri Enti.

 

Lo stato giuridico ed economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

La nomina del Segretario Generale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Alla scadenza del mandato del Sindaco decade e continua comunque ad esercitare le sue funzioni fino alla conferma od alla nomina del nuovo Segretario.

 

Durante lo svolgimento delle proprie funzioni può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri di ufficio.

 

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, ivi compresi i Direttori di Area ed i Responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Comune.

 

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Direttori di Area  e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale, avvalendosi della facoltà assentita dalla legge.

 

Esprime i pareri di conformità a leggi, statuto e regolamenti in merito alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, nonché in merito agli atti monocratici quali provvedimenti, determinazioni od ordinanze. Per quanto attiene agli atti fondamentali di natura economico finanziaria (relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione annuale e pluriennale, conto consuntivo) si avvale del parere espresso dal collegio di revisione  art. 96  comma 4^ del presente Statuto.

 

Partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio, redigendone i verbali, e svolgendo funzioni consultive, referenti e di assistenza.

 

Partecipa alle riunioni dei Capigruppo Consiliari e delle Commissioni Consiliari, se richiesto.

 

Approva i verbali di aggiudicazione delle gare pubbliche, formali ed informali, inerenti opere pubbliche, forniture e servizi.

 

Roga i contratti nei quali il Comune è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private  e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

 

Assolve tutte le altre incombenze previste dalla legge, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

 

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti, le funzioni di Vicesegretario sono attribuite dal Sindaco ad un Responsabile di Servizio con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

Per l’esercizio delle funzioni di Vicesegretario verrà attribuita una indennità che sarà fissata dalla Giunta Comunale, da rapportarsi percentualmente al trattamento economico base del Segretario generale.

 

ART. 72
IL DIRETTORE GENERALE

 

La direzione del processo di pianificazione e controllo può essere affidata ad un Direttore Generale.

 

L’incarico di Direttore Generale è attribuito dal Sindaco, a tempo determinato e rinnovabile con contratto di diritto privato, entro i limiti previsti dalla legge e con le modalità che saranno disciplinate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata di tale attribuzione non può, comunque, superare il termine del mandato del Sindaco.

 

Sono competenze del Direttore Generale:

l'attuazione, sulla base delle direttive del Sindaco, della Direzione Generale della struttura, sovrintendendo e coordinando lo svolgimento delle funzioni del Responsabile del servizio finanziario, dei Direttori di Area;

la formulazione delle proposte ai fini dell’elaborazione di programmi generali e di regolamenti e l'adozione di atti di gestione riguardanti materie generali;

l'integrazione ed il coordinamento tra le attività delle strutture, svolgendo attività di indirizzo tecnico amministrativo, mediante direttive generali rivolte al personale;

l'espressione di pareri e proposte all’amministrazione sugli atti fondamentali quali il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale, in merito alla loro coerenza con gli obiettivi strategici dell’amministrazione;

la proposta del piano dettagliato degli obiettivi finalizzato al controllo di gestione;

la formulazione, all’inizio di ogni anno, della proposta di Piano esecutivo di gestione da sottoporre alla Giunta comunale;

l'esercizio del potere sostitutivo nell'adozione degli atti di organizzazione generale  e di gestione di competenza dei direttori di area,  in caso di loro inerzia o assenza;

il coordinamento per l'attuazione dei programmi definiti dall’Amministrazione, dall’identificazione degli obiettivi, all'assegnazione delle risorse ed al controllo dei risultati;

l'attuazione delle determinazioni sindacali riguardanti l’orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro;

la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica;

lo svolgimento delle funzioni di Datore di Lavoro ex Dlgs n.626/1994 e s.m..

 

Tutte le funzioni spettanti al Direttore Generale sono assolte, in caso vacanza od assenza, dal Segretario Generale, fatta eccezione per le incombenze di cui alle lettere E, F ed I del precedente comma , che competono alla Direzione Generale.

 

ART. 73
DIREZIONE GENERALE

 

è composta dal Sindaco, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale , dal Responsabile del servizio finanziario e dai Direttori delle Aree funzionali ed ha il compito di pianificare, raccordare e garantire le attività, assicurando la massima integrazione e coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

 

Può essere convocata dal Direttore Generale o da chi ne esercita le funzioni, di propria iniziativa o su disposizione del Sindaco.

 

 

ART. 74
AREE FUNZIONALI.

 

Le Aree funzionali sono costituite da più servizi tra i quali si individuano elementi di sistematica interrelazione funzionale, ovvero di complementarità o affinità di tematiche, tali da comportare la definizione di politiche unitarie, nonché di coordinamento e raccordo nella formulazione dei programmi e nella allocazione delle risorse.

 

ART. 75
DIRETTORE DI AREA.

 

Gli incarichi di direzione di area funzionale sono conferiti dal Sindaco, a tempo determinato, ad un Responsabile di Servizio (anche scelto tra coloro che vengono nominati ai sensi dell’art.90 dello statuto, fermi restando i requisiti di professionalità richiesti dalla qualifica) su proposta motivata del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario Generale, secondo criteri che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività di direzione del posto da ricoprire e delle attitudini individuali al coordinamento ed alla gestione per obiettivi. Per quanto possibile, deve essere riservato a ciascun sesso almeno un terzo degli incarichi di direzione di area o similari.

 

L'eventuale rinnovo dell'incarico di direzione di area è disposta con provvedimento del Sindaco, su proposta motivata del Direttore  Generale, ove nominato, o del Segretario Generale. Nel provvedimento di rinnovo è contenuta la valutazione dei risultati ottenuti dal Direttore di Area.

 

L'interruzione anticipata dell'incarico deve essere disposta dal Sindaco con provvedimento espresso, su motivata proposta del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario Generale.

 

Il Direttore di Area cessa dalle sue funzioni in tutti i casi di cessazione del Sindaco.

 

5.                  Continua, comunque, a svolgere le sue funzioni onde evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi sino alla nomina del sostituto o, comunque, sino a quando il Sindaco neoeletto avrà assunto e formalizzato le sue decisioni in ordine ai nuovi assetti organizzativi interni. La prorogatio non potrà comunque eccedere il limite temporale di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in carica del nuovo Sindaco.

 

ART. 76
COMPETENZE DEL DIRETTORE DI AREA.

 

Ai Direttori di Area spetta la direzione degli uffici e dei servizi compresi nell'area, nonché tutti i compiti gestionali, tra cui l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, ivi compresi tutti quelli che la normativa precedente attribuiva agli organi politici. I Direttori di Area sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione. Sono ad essi attribuiti  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, e in particolare:

provvedere alla gestione delle risorse assegnate dalla Giunta con il Piano esecutivo di gestione con le modalità che saranno esplicitate nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

curare il raccordo tra i programmi dei servizi in vista del conseguimento di obiettivi cui debba concorrere l'azione coordinata di più unità operative;

convocare e presiedere la conferenza dei Responsabili dei servizi dell'area funzionale;

fornire direttive ai Responsabili dei Servizi dell'Area per l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi fissati, per lo svolgimento delle funzioni  attribuite e per l'attuazione delle direttive impartite dalla direzione generale, nonché valutare i Responsabili dei servizi;

promuovere la costituzione di gruppi di lavoro fra diversi servizi e verificarne i risultati unitamente ai Responsabili interessati;

disporre, sentiti i Responsabili dei servizi interessati , lo spostamento di  personale tra i servizi;

esercitare i poteri di spesa assumendo le determinazioni costitutive delle varie fasi dell'entrata e della spesa con le modalità che saranno determinate con il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con il Regolamento di Contabilità;

promuovere, in accordo con i Responsabili dei servizi, forme di controllo economico interno alla gestione;

adottare e sottoscrivere i provvedimenti riguardanti l'attività amministrativa di natura gestionale di tutta l’area, anche a rilevanza esterna,  fatta eccezione per quelli riservati per espressa previsione di legge o di altra fonte di rango primario agli organi politici;

presiedere le commissioni di concorso e di gara relativi alla propria area, assumendone la responsabilità in ordine alle procedure e stipulando i relativi contratti;

esercitare l'attività sostitutiva in caso di inadempienza del Responsabile del servizio;

esercitare il potere disciplinare, nei limiti delle apposite norme regolamentari, nei confronti dei responsabili dei servizi compresi nell’area;

partecipare, se richiesti, rispettivamente, dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, alle riunioni di Giunta e Consiglio;

 

Lo status ed il trattamento economico dei direttori di area saranno fissati dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri che saranno definiti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

ART. 77
LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

 

Nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 31.03.1999, può individuare posizioni lavorative che comportino assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato. Tali posizioni, dette "organizzative", possono essere istituite:

per lo svolgimento di funzioni di direzione di secondo livello di unità organizzative di particolare complessità, anche in funzione di ausilio del Direttore di Area;

per lo svolgimento di attività di alta professionalità o specializzazione, incluse, eventualmente , le funzioni vicarie del Direttore di Area, nei limiti previsti dalle norme vigenti ;

per lo svolgimento di attività di staff o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo.

 

Le modalità di conferimento dell’incarico e la definizione dello stato giuridico ed economico sono disciplinate dall’apposito regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

3.        Il dipendente cui è conferito l’incarico di Posizione Organizzativa cessa dalle sue funzioni non appena il Sindaco neo eletto avrà nominato l’eventuale sostituto e comunque per un limite temporale non eccedente i 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in carica del Sindaco medesimo.

 

 

ART. 78
I SERVIZI

 

I Servizi, identificati tenendo conto dell'omogeneità e dell'organicità delle politiche perseguite, sono le unità organizzative di massima dimensione.

 

Ai Servizi sono assegnate tutte le risorse umane e materiali quantitativamente e qualitativamente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi da perseguire.

 

ART. 79
I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

 

La nomina (od il conferimento dell'incarico ai sensi dell’art.90 dello statuto, fermi restando i requisiti di professionalità richiesti dalla qualifica) del Responsabile di Servizio è disposta con provvedimento del Sindaco, sentito il Direttore di Area. Spetta, altresì, al Sindaco, sentito il Direttore di Area competente, l’individuazione del dipendente cui conferire in via permanente o contingente le funzioni vicarie del Responsabile di Servizio.

 

La funzione di Responsabile di Servizio può essere riferita anche a posizioni di lavoro diverse (purché appartenenti alla categoria D), in relazione al diverso grado di complessità delle prestazioni e dell'organizzazione di ciascun Servizio.

 

L'assegnazione del Responsabile al Servizio, nell'ambito di processi di mobilità interna, è disposta dal Sindaco, su proposta motivata dei Direttori di Area.

 

Nel rispetto delle dotazioni organiche e della categoria di appartenenza (A B C o D), il Responsabile di Servizio utilizza il personale assegnato secondo le effettive esigenze per il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi dell’Amministrazione e dai piani di lavoro.

 

Il Responsabile di Servizio cessa dalle sue funzioni non appena il Sindaco neo eletto avrà nominato l’eventuale sostituto e comunque per un limite temporale non eccedente i 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in carica del Sindaco medesimo.

 

ART. 80
COMPETENZE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

 

Spetta al Responsabile di Servizio :

A)        l'acquisizione e l'elaborazione degli elementi per l'analisi e la valutazione dei risultati e per la verifica della validità tecnica, dell'efficacia e dell'economicità, in ordine alla gestione di servizi affidati all'esterno del Comune;

B)        la responsabilità di tutte le unità operative del Servizio per l’attuazione delle direttive del Direttore di Area;

C)        l’emanazione delle direttive ai responsabili di unità organizzative di livello inferiore;

D)        la partecipazione ai procedimenti di impegno della spesa con le modalità che saranno fissate nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e nel Regolamento di Contabilità in ottemperanza del TUEL n.267/2000;

E)        di tutti i provvedimenti gestionali riguardanti l'attività amministrativa, anche a rilevanza esterna, solo se a ciò espressamente autorizzati con provvedimento del Sindaco ;

F)        la gestione del personale all’interno del Servizio, sulla base degli indirizzi espressi dal Direttore di Area;

G)        il potere disciplinare, nei limiti delle apposite norme regolamentari, nei confronti dei dipendenti del Servizio;

H)        l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile riguardati gli atti deliberativi del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, fatta eccezione per gli atti di mero indirizzo. I pareri difformi anche parzialmente devono essere motivati, riportati sulla proposta di deliberazione e resi noti agli organi deliberanti.

 

Spetta, infine, al Responsabile del Servizio Personale-Organizzazione l’espletamento dell’istruttoria dei procedimenti disciplinari.

 

ART. 81
UNITA' OPERATIVE.

 

Le unità operative sono entità organizzative interne al Servizio, definite ed articolate in modo da consentire una precisa attribuzione di funzioni e responsabilità nello svolgimento delle attività, nell'elaborazione dei procedimenti amministrativi e nella gestione delle risorse, e possono variare in relazione agli obiettivi da raggiungere.

 

Alle unità operative sono preposti Responsabili di Unità cui compete:

A)        la direzione del personale per l'esecuzione dei programmi e per il perseguimento degli obiettivi assegnati con proprie direttive dal Responsabile del Servizio;

B)        la gestione del personale e la valutazione dei risultati ottenuti;

C)        l'utilizzazione delle risorse finanziarie e dei beni destinati;

D)        la predisposizione del programma operativo ed il controllo del risultato ottenuto, da proporre al Responsabile di Servizio.

 

ART. 82
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE COLLABORAZIONI ESTERNE GESTIONI ASSOCIATE DI SERVIZI

 

Nei limiti di cui all'art. 110 del TUEL , il Comune può conferire a tempo determinato incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, nonché la responsabilità del servizio, secondo le modalità previste dal  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

 

Il regolamento può anche prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

 

E' possibile attivare convenzioni per l’esercizio di funzioni amministrative o l’espletamento associato di servizi ex 30 TUEL  e successive modifiche od integrazioni, di cui il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi si farà carico di prevedere i principi generali, rimandando all'attività convenzionale la compiuta disciplina.

 

ART. 83
CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

 

E' prevista la Conferenza dei Responsabili dei Servizi, quale strumento di consultazione e proposizione su tematiche di interesse generale. Il regolamento ne definisce le modalità di funzionamento.

 

ART. 84
VERIFICA DEI RISULTATI. VALUTAZIONE DEL PERSONALE

 

La verifica dei risultati, riferita al lavoro delle strutture organizzative e dei singoli, è effettuata mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, tenendo presente la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. La verifica deve essere effettuata sulla base dell'indicazione preventiva dei punti e criteri di valutazione, formulata dal soggetto od organismo deputato ad esprimerla.

 

Le modalità ed i termini per la valutazione dei Responsabili a vario livello della gestione amministrativa sono demandati all'apposito Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed al Regolamento di contabilità.

 

Nel Regolamento di cui al comma 2^ saranno esplicitati gli strumenti e le modalità del controllo interno, che sarà articolato in:

A)        controllo di gestione per ottimizzare il rapporto tra costi e risultati dell'azione amministrativa;

B)        valutazione delle prestazioni dei Dirigenti o facenti funzione e della gestione delle risorse umane;

C)        valutazione e controllo strategico per verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi dell’Ente.

 

ART. 85
RELAZIONI SINDACALI

 

Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali come contributo alla definizione dell'organizzazione del lavoro e alla piena valorizzazione delle risorse umane in termini di professionalità e partecipazione.

Ultimo aggiornamento il 12/1/2012
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